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Prova Cessione Beni UE

  • giada929
  • 19 mag 2021
  • Tempo di lettura: 2 min

Questa è un'informativa sul Regolamento UE contenente le modalità con le quali un soggetto passivo, che opera all’interno dell’UE, può “provare” il trasferimento dei beni in un altro Stato UE. La disponibilità di tale prove consente di applicare la non imponibilità alla cessione.


Affinché la cessione possa considerarsi “intra UE” dal 2020 , è necessario che sussistano i seguenti requisiti:

1. soggettività passiva dell’acquirente in un altro Stato UE (o ivi identificato);

2. onerosità dell’operazione;

3. trasferimento della proprietà / altro diritto reale sul bene;

4. destinazione dei beni in un altro Stato UE.


In caso di trasporto effettuato dal cedente / da un terzo per suo conto, ovvero di trasporto effettuato dall’acquirente UE la società deve “provare”, il trasporto dei beni in un altro Stato UE sulla base del seguente “set documentale”:

· fattura di vendita all’acquirente UE;

· mod. Intra relativo alle cessioni intraUE effettuate;

· rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento dei beni;

· copia del contratto o dell’ordine / conferma di vendita o di acquisto relativi agli impegni assunti con l’acquirente o accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;

· fattura del vettore incaricato con evidenza delle consegne effettuate e documentazione attestante il pagamento della fattura;

· DDT con indicazione della destinazione dei beni, firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni;

· documento di trasporto internazionale “CMR” firmato dal trasportatore per presa in carico dei beni e dal destinatario per ricevuta.


Considerata la difficoltà di recuperare il “CMR” firmato anche dal destinatario dei beni, quale

prova di ricezione degli stessi, la società cedente , in conformità a quanto specificato nella Risoluzione n.19/E del 2008 , può richiedere all’acquirente un’attestazione che conferma l’avvenuta ricezione dei beni nel proprio Stato UE, contenente tra l’altro:

· identificativo dell’acquirente;

· numero di partita IVA dell’acquirente;

· numero e data della fattura di vendita;

· importo della fattura di vendita;

· indicazione del peso del materiale oggetto della fattura;

· dichiarazione dell’acquirente di ricezione dei beni (“il sottoscritto conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”);

· timbro e firma dell’acquirente

ovvero alla società cedente resta la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta .


La CMR, lettera di vettura internazionale, è un documento che attesta l'avvenuta presa in consegna della spedizione relativamente al trasporto delle merci su strada quando il luogo di carico ed il luogo di consegna sono situati in due Stati diversi. Costituisce un vero e proprio elemento di prova preparato dal mittente (o dallo spedizioniere) controfirmato dal corriere e utilizzato per attestare: l’avvenuta presa in consegna della spedizione, le modalità e le condizioni della spedizione, la conformità della spedizione alla Convenzione CMR.

 
 
 

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