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Credito d'imposta energia e gas per ottobre e novembre 2022

  • giada929
  • 19 ott 2022
  • Tempo di lettura: 1 min

Nell’ambito del Decreto Aiuti Ter è stato anche previsto un credito d’imposta per tutte le imprese (no lavoratori autonomi) per energia elettrica (con contatore pari o superiore a 4,5 kW) e gas con un metodo di calcolo veramente complicato (costi per kWh dell’energia consumata calcolati sulla media del terzo trimestre 2022 se sono aumentati per costo kWh maggiore del 30% confrontato con lo stesso periodo di osservazione del 2019; superato questo primo confronto il credito d’imposta è nella misura del 30% delle spese di ottobre e novembre 2022) .


Visto che il criterio di calcolo del credito d’imposta non è così agevole è possibile richiedere al fornitore di energia/gas, con modalità specifiche del rapporto di utenza, la comunicazione con i dati rilevanti per il calcolo del credito d’imposta.

In particolare, il comma 5 dell’art. 1 del DL 144/2022 prevede che, ove l’impresa destinataria del contributo si rifornisca nel terzo trimestre dell’anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta (vale a dire entro il 29 gennaio 2023), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.L’ARERA dovrà come sempre definire il contenuto della già menzionata comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

 
 
 

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