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REGOLARIZZAZIONE SOMME/ATTIVITA' DETENUTE ALL'ESTERO

  • Immagine del redattore: mgbegali
    mgbegali
  • 18 dic 2017
  • Tempo di lettura: 2 min

In sede di conversione è introdotta la possibilità di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su c/c e libretti di risparmio all’estero al 6.12.2017 (data di entrata in vigore della legge di conversione) derivanti da redditi di lavoro dipendente / autonomo prodotti all’estero. La medesima possibilità è applicabile anche alle somme e alle attività derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell’attività lavorativa in via continuativa. La procedura in esame può essere utilizzata dai contribuenti: - fiscalmente residenti in Italia ovvero dai relativi eredi, in precedenza residenti all’estero, iscritti all’AIRE o che hanno prestato l’attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi; -che non hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW). Ai fini della regolarizzazione è richiesto: -il versamento, entro il 30.9.2018, in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016 a titolo di imposte, interessi e sanzioni. Il versamento può essere effettuato in 3 rate mensili di pari importo (la prima rata va versata entro il 30.9.2018); -la presentazione dell’istanza di regolarizzazione entro il 31.7.2018. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento in unica soluzione ovvero dell’ultima rata. È previsto inoltre che i termini di accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20, D.Lgs n. 472/97 scadenti a decorrere dall’1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020 limitatamente alle somme ed attività oggetto di regolarizzazione.

La nuova disposizione non è applicabile alle attività ed alle somme già oggetto di collaborazione volontaria ai sensi della Legge n. 186/2014 e del DL n. 153/2015. In ogni caso “non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”.

 
 
 

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