AMPLIAMENTO SPLIT PAYMENT
- mgbegali
- 18 ott 2017
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Con la modifica del comma 1-bis dell’art. 17-ter, DPR n. 633/72, a decorrere dall’1.1.2018, lo split payment, oltre che nei confronti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, è applicabile anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: a) Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; b) Fondazioni partecipate dalle predette Amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%; c) società controllate ex art. 2359, comma 1, n. 2, C.c. direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; d) società controllate, direttamente o indirettamente, ex art. 2359, comma 1, n. 1, C.c. dalle predette Amministrazioni pubbliche o dai predetti enti / società di cui alle lett. a), b), c) ed e); e) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle predette Amministrazioni pubbliche o da enti / società di cui alle lett. a), b), c) e d); f) società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB, identificate ai fini IVA
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